Il riconoscimento facciale non è una novità assoluta per l’Italia: sistemi simili sono già impiegati negli eGate aeroportuali, negli stadi e negli archivi di polizia, ma con il decreto legislativo approvato dal Governo cambia perimetro giuridico entro cui queste tecnologie possono operare. Infuria la polemica politica
di Alessio Ramaccioni
Il decreto legislativo che regola l’uso della biometria da parte delle forze dell’ordine ha ottenuto il via libera definitivo del governo, ma il percorso resta segnato da rilievi del Garante della privacy, da tensioni con Bruxelles e da uno scontro politico ancora aperto.
Cosa prevede il decreto
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, lo scorso 4 agosto, il decreto legislativo che adegua l’ordinamento italiano al Regolamento europeo 2024/1689, il cosiddetto AI Act. Il provvedimento nasce dalla delega contenuta nella legge 132 del 23 settembre 2025, che impone al governo di completare l’adeguamento entro il 10 ottobre 2026. Il testo disciplina in particolare l’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia, con un focus sui sistemi di identificazione biometrica.
Due gli strumenti al centro del provvedimento: il primo, disciplinato dall’articolo 8, riguarda l’identificazione biometrica “in tempo reale”, che è ammessa solo per prevenire minacce gravi e imminenti o per la ricerca di persone scomparse, vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale, e richiede sempre l’autorizzazione preventiva di un magistrato tramite decreto motivato, con indicazione di finalità, area, persone cercate e una durata massima di quindici giorni, prorogabile.
Il secondo strumento, previsto dall’articolo 10, riguarda invece il riconoscimento facciale “a posteriori”, cioè applicato alle immagini già raccolte dai sistemi di videosorveglianza esistenti. In questo caso la tecnologia può essere attivata solo dopo che un reato sia stato commesso o anche solo tentato, per identificare persone già indiziate, e con un doppio controllo, da parte del PM e del Giudice per le Indagini Preliminari. Rispetto alla prima bozza, circolata a giugno, il governo ha ristretto il perimetro di utilizzo per rispondere ai rilievi arrivati da più direzioni.
Il nodo dei dati biometrici raccolti nei luoghi pubblici
La versione iniziale del testo, esaminata dal Consiglio dei ministri il 10 giugno, prevedeva la possibilità di raccogliere e trattare in modo automatizzato i dati biometrici di chiunque si trovasse in luoghi interessati da esigenze di ordine pubblico, una piazza, il percorso di un corteo, uno stadio, con conservazione dei volti registrati per sette giorni e di una traccia amministrativa per cinque anni. È proprio questo passaggio ad aver innescato le reazioni più dure.
Il Garante per la protezione dei dati personali, nel parere trasmesso al Parlamento il 14 luglio, ha giudicato il decreto complessivamente coerente con l’AI Act, ma ha bocciato in modo netto questo specifico punto: il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici di chi semplicemente accede a un luogo, o a un evento pubblico, non sarebbe compatibile con il regolamento europeo, che ammette il riconoscimento facciale a posteriori solo per ricerche mirate su persone sospettate o già condannate, e non per una raccolta preventiva e di massa. L’Autorità ha chiesto inoltre garanzie più solide sulla supervisione umana dei sistemi di IA, sulla qualità delle banche dati biometriche utilizzate per i confronti, ed un proprio coinvolgimento diretto nelle fasi di sperimentazione.
Anche la Commissione europea è intervenuta pubblicamente, ricordando che il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è vietato dall’AI Act. Palazzo Chigi ha replicato sostenendo la piena conformità del testo alla normativa comunitaria.
Lo scontro politico
Le opposizioni hanno trasformato il dossier in un terreno di scontro aperto. Durante l’esame parlamentare, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un rinvio per approfondire il testo; la richiesta non è stata accolta ed i rappresentanti dei due partiti hanno abbandonato i lavori, denunciando una forzatura da parte della maggioranza. Il voto della commissione Affari europei della Camera sullo schema di decreto è stato successivamente rinviato.
Tra gli interventi più duri quello del senatore del PD Filippo Sensi, che ha descritto il riconoscimento facciale ‘a posteriori’ come una sorta di ‘pesca a strascicoi: una telecamera si accende, il cittadino passa per quella strada senza aver commesso alcun reato, eppure i suoi dati possono essere trattenuti per giorni. Il parlamentare ha rivendicato il sostegno a una polizia efficace, ma ha messo in guardia contro il rischio di scivolare verso uno Stato di polizia. Per AVS, il deputato Angelo Bonelli ha bollato come inaccettabile l’ipotesi di un uso della tecnologia che si traduca in una sorveglianza indiscriminata dei cittadini.
Perché la questione riguarda tutti
Il riconoscimento facciale non è una novità assoluta per l’Italia: sistemi simili sono già impiegati negli eGate aeroportuali, negli stadi e negli archivi di polizia, oltre che in sperimentazioni di videosorveglianza urbana. Ciò che cambia con il decreto è il perimetro giuridico entro cui queste tecnologie possono operare, in un contesto normativo europeo che considera i dati biometrici particolarmente sensibili perché consentono di identificare in modo univoco una persona, incrociando la sua immagine con banche dati di riferimento.
È proprio questa caratteristica a rendere il tema delicato sul piano dei diritti fondamentali: la possibilità che un cittadino venga tracciato — anche solo temporaneamente — semplicemente per essersi trovato in un determinato luogo, senza aver commesso alcun illecito, tocca la libertà di movimento, la libertà di riunione e il diritto alla protezione dei dati personali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Va inoltre ricordato che, parallelamente al decreto, resta in vigore la sospensione dell’installazione e dell’uso di sistemi di riconoscimento facciale negli spazi pubblici da parte di soggetti pubblici e privati, prorogata fino al 31 dicembre 2027 dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe.
Il testo approvato ad agosto ha già recepito alcune delle richieste del Garante, restringendo il campo di applicazione dell’articolo 10 e introducendo il doppio controllo giudiziario. Resta però da completare l’iter di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima dell’entrata in vigore, e non è escluso che il confronto tra governo, Autorità garante e istituzioni europee possa portare a ulteriori modifiche nelle prossime settimane.
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